Interventi per l’adeguamento antisismico
dei capannoni industriali
Nella GU n. 131 del 7‐6‐2012, è’ stato pubblicato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativo a "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
Al riguardo delle costruzioni e capannoni industriali presenti nei territori dei comuni elencati nell’Allegato 1 di detto decreto, lo stesso decreto prescrive che il titolare dell’attività acquisisca il Certificato di agibilità sismica per l’edificio sede di attività industrialeo, nelle more ditale operazione, un Certificato semplificato provvisorio
Certificato di agibilità sismica
L’art. 3, comma 7, del decreto citato prescrive che nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 di detto decreto,
il titolare dell'attivita' produttiva, deve:
a) acquisire da un professionista abilitato la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti
b) depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente
Tali certificazioni dovranno essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del danno.
Certificato semplificato provvisorio
Il successivo comma 8 dell’art. 3 dello stesso decreto stabilisce che, nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti e in via provvisoria:
un certificato di agibilità sismica provvisorio potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Il certificato di agibilità sismica definitivo dovrà in ogni caso essere acquisito entro il 6 Dicembre 2012(art. 3, comma 9 del citato decreto).
Scarica il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
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