L'articolo 19, comma 14, del Dl 78/2010 sancisce che , «a pena di nullità», gli «atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi» che abbiano a oggetto «il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti» o meglio su «unità immobiliari urbane» devono contenere:
a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione «resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie».
È inoltre prescritto che «prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».
La norma entra in vigore il 1° Luglio 2010.
In pratica non sarà più consentito vendere immobili aventi la planimetria catastale anche con piccole difformità, pena l'annullabilità dell' atto stesso.
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