Il Comune di Milano il 4 Luglio 2016 ha introdotto il "piano di gestione del rischio di alluvioni".
Questo piano comporta importanti limitazioni edilizie che coinvolgono le zone interessate dal piano.
In particolare sono state "mappate" le seguenti zone:
- ambito del corso del Torrente Seveso
- ambito del corso del Torrente Garbogera
- ambito del corso del Torrente Pudiga- Lombra-Mussa
- ambito del corso del Torrente Nirone-Fugone-Merlata-Guisa
le aree, comprese negli ambiti sopra specificati, definite come classe di Rischio “R4” (rischio molto elevato) e ricadenti negli scenari allagabili con tipologia “P3” (scenario frequente) e con tipologia “P2” (scenario poco frequente), risultano sottoposte alle “misure di salvaguardia” di cui al DPCM 29 settembre 1998.
Pertanto risultano consentiti esclusivamente gli interventi, di cui al punto 3.1.a), del decreto sopra citato:
-gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
-In particolare, gli interventi sopra descritti, interessanti i piani terra, i piani interrati ed i piani campagna dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’autorità idraulica competente.
E i sottotetti ricadenti nelle zone a rischio alluvioni si possono recuperare?
NO: il recupero ai fini abitativi del sottotetto è disciplinato dalla legge regionale 11 marzo 2005 art.64 che classifica l'intervento come "ristrutturazione edilizia" ovvero intervento escluso in area a rischio alluvioni.
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