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Obbligo certificazione energetica

L'obbligo della certificazione energetica in pratica:
Leggendo di seguito scoprirete che dove non esiste una specifica normativa Regionale, in pratica la certificazione energetica è evitabile, mentre dove vi sono norme "locali" come in Lombardia sono spesso previste sanzioni importanti.
Normativa Nazionale:
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n°192 19 Agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"
Partiamo dalle sanzioni: L'art 15 dice :
" ...8. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.
9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore. "
L'art.6 sopracitato dice:
"3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso."
L'intento della legge è indubbiamente quella di "obbligare" ma ... come spesso accade nel nostro paese... fatta la legge trovato l'inganno e a trovarlo sono stati i Notai, infatti il notariato ha diffuso delle linee guida "il notaio al rogito deve rendere noto alle parti che esiste questo obbligo di dotazione e deve invitarle ad accordarsi su come procedere: la legge non dice che la dotazione debba essere precedente alla compravendita e nemmeno che il certificato debba essere pagato dal venditore. Sono, quindi, validi accordi con cui si preveda che l' acquirente farà fare poi a sue spese la certificazione. E' però importante, sottolineano i notai, che l' acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Il rischio, altrimenti, è che si possa successivamente rivalere sul venditore avviando un' azione civile per danni. I notai non lo possono scrivere, ma lo scenario «all' italiana» che si prefigura è quello di generici impegni tra le parti che rimarranno lettera morta." (fonte Corriere della sera Pagliuca Giino 28 Giugno 2009)
Normativa Regionale
Attenzione però che tale "facilitazione" non è applicabile in tutto il territorio nazionale, ma solo dove le Regioni non hanno deliberato in materia, per esempio la Regione Lombardia attraverso la Legge regionale 10 del 29 Giugno 2009 all' Art.1 comma 17quinquies "l'alienante a titolo oneroso che non ottempera all' obbligo di cui all' articolo 25, comma 4ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila"
Art.1 comma 17 sexies. "Il locatore che a decorrere dal 1° luglio 2010, non ottempera all' obbligo di cui all' art 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da €2.500,00 a € 10 mila.

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