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Novità: niente più D.I.A. per manutenzioni straordinaria

E' in vigore la legge 73 del 22/05/2010 cha all' art. 5 aggiorna l'art. 6 del testo unico dell' edilizia (D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380).
Non sarà quindi più necessario presentare la D.I.A. per opere interne , ma basterà una comunicazione di inizio lavori con relazione asseverata da libero professionista.
Ciò che interesserà molti è che si potranno iniziare subito i lavori senza dover attendere i 30 giorni previsti con la D.I.A., non sarà peraltro necessario nominare un direttore dei lavori, e non sarà necessario il collaudo finale o la comunicazione di fine lavori , un passo avanti verso la semplificazione.
Per il Comune di Milano è scaricabile quì modulo e circolare.
Notare bene che quando le opere rientrano nella fattispecie di quelle realizzabili con Comunicazione di Inizio Lavori, non è possibile in alternativa presentare nè D.I.A. nè Permesso di costruire .

Si riporta di seguito stralcio dell'art. 5 della sopracitata legge :
"omissis"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80."

 

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