Si, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione, deve consegnare l’ACE al locatario. Le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, sono definite dall’Art 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 di cui riportiamo un estratto: “Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, DECORSI I QUALI SONO RINNOVATI PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI.”Per contratti di locazione ad uso abitativo il rinnovo tacito si ha quindi alla scadenza dei primi 4 anni.
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione deve consegnare l’ACE al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, occorre far riferimento all’Art. 28 della legge 392/78.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il contratto deve essere perfezionato (e quindi registrato) a partire dal 1° luglio 2010.
Dipende dalla durata del contratto di locazione. L’obbligo indicato nel punto 9.2, lettera g), della DGR VIII/ 8745, decorre in caso di stipula di contratti di locazione soggetti all’obbligo di registrazione ovvero contratti di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno (Per maggiori informazioni relative ai contratti di locazione per i quali ricorre l’obbligo di registrazione: http://www.agenziaentrate.it ). Alla stipula del contratto deve essere consegnata al conduttore una copia, conforme all’originale, dell’ACE.
No, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera "a" della LR 30 del 28 dicembre 2009, “l’obbligo di certificazione energetica non si applica agli edifici […] di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa”
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, è necessario munirsi di certificato energetico per la stipula del contratto. Il proprietario del bene dovrà mettere a disposizione della controparte l’ACE al momento della stipula del contratto.
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il soggetto che cede in affitto l’azienda comprensiva di immobili, deve consegnare al locatario l’ACE di ogni immobile aziendale ceduto in affitto.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 l’obbligo di consegna dell’ACE è riferito ai contratti perfezionati (e quindi registrati presso l’Agenzia delle Entrate) a partire dal 1° luglio 2010.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 l’obbligo di consegna dell’ACE è riferito ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, perfezionati (e quindi registrati presso l’Agenzia delle Entrate) a partire dal 1° luglio 2010.
In riferimento all'Art. 27, comma 17 sexies della LR 24/2006 modificato dalla LR 10/2009, il locatore che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter (obbligo da parte del proprietario di consegnare l’ACE al conduttore nel caso di locazione), incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10 mila.
No, l’obbligo di dotazione di ACE di cui si parla al punto 9.2.g. della DGR VIII/8745 si riferisce agli edifici locati con contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 luglio 2010.
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